Il Tar Sardegna – Cagliari, con Ordinanza del 15 7 21 nr. 204/2021, ha accolto la richiesta di sospensiva del provvedimento con il quale, lo scorso 9 giugno, l’Arma dei Carabinieri aveva disposto la sospensione precauzionale a titolo discrezionale dell’Allievo Carabiniere, raggiunto da una richiesta di rinvio a giudizio nell’ambito di un procedimento penale che lo vede allo stato imputato delle ipotesi di reato di simulazione d’infermità e truffa aggravata nei confronti dell’amministrazione militare.

I fatti oggetto del procedimento penale, dal quale è poi scaturita l’adozione del provvedimento di sospensione dal servizio (e dunque dallo stesso corso di addestramento), si riferiscono ad un episodio accaduto lo scorso anno (quando il ricorrente era in servizio nell’Esercito) per i quali il P.M. presso la Procura Militare di Roma ha avanzato una richiesta di rinvio a giudizio, la cui udienza preliminare è prevista per la data del 14 settembre p.v. ;

Il Tar Cagliari, attraverso il provvedimento in esame, ha affermato che l’interesse pubblico della p.a. non possa ritenersi prevalente rispetto all’esigenza prospettata dal ricorrente di continuare a frequentare il corso di formazione di cui sopra, consentendo al militare in tal modo, attraverso il provvedimento di reintegro, di completare il corso di istruzione in corso;

attraverso l’adozione del provvedimento in esame il Giudice Amministrativo ha inoltre tenuto nell’opportuna considerazione la stessa natura del procedimento penale per il quale “la richiesta di rinvio a giudizio non può essere ritenuta una condizione sufficiente ad adottare un provvedimento cautelare di tale natura”.

 

 

Si ritiene che proprio il vaglio degli elementi sulla base dei quali si è proceduto alla contestazione dei capi di imputazione possa aver convinto il Giudice Amministrativo, posto che, a parere di chi scrive, una simile sospensione non può e non deve essere ritenuta un mero automatismo, come del resto desumibile dallo stesso tenore letterale della norma in questione laddove l’art 916 del C.O.M. sul punto chiaramente prevede che “La sospensione precauzionale può (e non già deve) essere applicata nei confronti di un militare se lo stesso è imputato per un reato da cui può derivare la perdita del grado”.

Un provvedimento, quello adottato dal Tar della Sardegna, certamente di buon senso che si pone in linea con il principio di innocenza fino a prova contraria di un individuo, soprattutto – verrebbe da aggiungere – se poi, come in questo caso, l’imputato è anche un pubblico ufficiale destinatario, mai come nel caso in esame, di contestazioni del tutto infondate.

 

Avv. Sebastiano Russo

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