La vicenda trae origine da un maxi risarcimento che il sig M.R. si era visto riconoscere a seguito di sinistro stradale nel quale aveva riportato lesioni e postumi invalidanti severi.

L’ingente somma – circa 900.000,00 euro – era stata accreditata dalla compagnia assicurativa su un conto corrente cointestato con il sig. R.C..

Dopo poco tempo quest’ultimo non esitava a svuotare letteralmente il conto: circa 630.000,00 prelevati, in contanti allo sportello, in poco meno di un mese, all’insaputa dell’altro cotitolare e nell’assoluto silenzio della Banca, la quale non pensava di dover segnalare all’altro cointestatario quanto stesse avvenendo.

Il Tribunale di Civitavecchia, dunque, ha accolto le richieste del sig. MR, assistito dello studio legale Russo Caradonna, ed ha condannato la Banca a risarcire all’assistito l’importo sottratto.

Il Tribunale infatti, nel caso di specie, ha ricordato che se da un lato il regolamento contrattuale consentiva ad entrambi i cointestatari l’esecuzione di operazioni di prelievo sul conto, dall’altro ha evidenziato come ogni regolamento contrattuale vada integrato con le norme di comportamento derivanti dal dovere di buonafede, principio che si estende anche all’esecuzione del contratto.

E’ difficilmente contestabile che rientri nei doveri di esecuzione di buona fede gravanti sul mandatario ( e quindi sulla banca alla quale il correntista abbia affidato i propri depositi ) il rifiuto di operazioni ictu oculi anomale, quando esse siano tali da compromettere palesemente l’interesse del correntista

In particolare “la palese anomalia delle operazioni risulta dai seguenti elementi :

i prelievi sono stati eseguiti in modo unilaterali da un correntista nonostante la provvista fosse esclusivamente di spettanza dell’altro cointestatario del conto, essendo stata versata a titolo risarcitorio per i danni fisici dallo stesso subiti;

la somma prelevata per complessivi € 634.500,00 esorbita la quota di spettanza del singolo correntista sull’intera provvista, secondo le norme della solidarietà dal lato attivo applicabili al conto corrente cointestato a due persone;

i prelievi sono stati eseguiti in un breve lasso di tempo e in contanti senza che fosse possibile tracciarne la destinazione”.

A fronte di tali circostanze- secondo il condivisibile ragionamento del Tribunale di Civitavecchia che ha pienamente accolto le petizioni dell’attore- il dovere di protezione dell’altro contraente (applicazione del principio di buona fede) avrebbe dovuto indurre la Banca, prima di consentire ad operazioni siffatte, quanto meno ad informare il cotitolare del conto.

Né ha giovato alla Banca sostenere di aver inviato gli estratti conto periodici, atteso che gli stessi non garantiscono l’immediata percezione dei movimenti riguardanti il conto.

In conclusione la Banca è stata condannata al risarcimento della perdita subita dal cliente, ben 634.000,00, per la sottrazione delle somme ad opera del correntista, evento che la Banca aveva l’obbligo giuridico di segnalare tempestivamente.

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