Fondo di Garanzia Vittime della Strada: la proposizione della denuncia querela non è condizione di procedibilità per l’azione risarcitoria. Il Tribunale di Civitavecchia accoglie la domanda.

Si conclude positivamente la vicenda giudiziaria di un danneggiato il quale ha agito contro il Fondo di Garanzia delle Vittime della strada per aver subito gravi lesioni fisiche in conseguenza di un sinistro provocato da un mezzo rimasto tuttavia non identificato.

Ricordiamo, a tal proposito, che il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada è un organismo costituito a tutela di tutti i danneggiati che rimangono coinvolti in incidenti stradali da veicoli non coperti da assicurazione o assicurati con una Compagnia assicurativa fallita.

Il Fondo di Garanzia si autofinanzia grazie al contributo di tutti gli automobilisti che sottoscrivono una polizza Rc auto (responsabilità civile verso terzi): infatti una piccola quota del premio assicurativo pagato da ciascun automobilista o motociclista per la propria polizza Rca viene sempre destinata a favore del Fondo di Garanzia per le vittime della strada.

Il fondo di garanzia vittime della strada copre gli incidenti causati da veicoli:

• Non identificati (es. incidente causato dai cosiddetti pirati della strada)
• Non assicurati, ovvero tutti quei veicoli che – contro la legge – circolano senza alcuna copertura assicurativa
• Circolanti contro la volontà del proprietario o a sua insaputa (es. il caso di un ladro che ruba un’auto causando poi un’incidente)
• Coperti da una Compagnia assicurativa in fase di fallimento o liquidazione
• Veicoli esteri la cui targa non sia più valida.
Il Fondo Vittime della Strada è obbligato a risarcire i danni di propria competenza solo fino al limite del massimale minimo di legge che, a partire dal 2012, è pari a € 5 milioni per danni alle persone e a € 1 milione per danni alle cose (massimali notevolmente superiori rispetto a quelli in vigore in Italia solo fino a qualche anno fa, che era pari a 775mila euro).
Se ci sono più persone coinvolte in un incidente, il massimale è da intendersi per sinistro, non per ogni singola persona.

Ciascun risarcimento del Fondo di Garanzia Vittime della Strada viene liquidato per il tramite degli uffici liquidativi di alcune compagnie assicurative che, a seconda della regione, vengono designate dal Fondo di Garanzia Vittime della Strada come intermediari.

Ecco l’elenco delle compagnie designate in Italia, regione per regione, designate a trattare i risarcimenti:
Allianz: Lazio,Lombardia, Marche, Puglia
Cattolica: Basilicata, Veneto
Generali: Campania, Friuli-Venezia Giulia,
UnipolSai: Abruzzo, Emilia-Romagna, Molise
Repubblica di San Marino, Sicilia, Toscana, Trentino-Alto Adige
Reale Mutua: Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta, Sardegna
Sara: Calabria, Umbria

Una volta liquidato il risarcimento, la Compagnia designata dal Fondo Vittime della Strada può esercitare azione di rivalsa qualora riesca a identificare il responsabile del sinistro, chiedendo la restituzione della somma pagata al danneggiato a titolo di risarcimento.

Con sentenza n. 744/2020 pubbl. il 16/09/2020 il Tribunale di Civitavecchia ha accolto la domanda risarcitoria avanzata dallo Studio Legale Russo Caradonna per i danni fisici subiti dal proprio assistito, come detto in premessa, in occasione di un sinistro avvenuto a causa di una manovra scorretta compiuta da un veicolo rimasto non identificato.
Con la sentenza che accolto la richiesta risarcitoria all’esito della puntuale istruttoria il Tribunale ha avuto modo di riepilogare e rammentare i principali approdi giurisprudenziali che è bene tener presente laddove si abbia la necessità di agire giudizialmente in casi simili.

Osserva il Giudice, motivando l’accoglimento della domanda, che “per affermare la responsabilità del Fondo, l’attore è tenuto a provare ex art. 2043 c.c. il fatto generatore del danno, le modalità del sinistro e la riconducibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa (esclusiva o concorrente) del conducente dell’altro veicolo rimasto sconosciuto (cfr. Cass. n.10762/92; Cass. 8086/95; Cass. 15367/2011).

In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha più volte avuto modo di affermare che” In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del Fondo di garanzia vittime della strada, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da un veicolo o natante non identificato, (art. 19.1 lettera a) L. n. 990 del 1969), ha l’onere di provare sia che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che questo è rimasto sconosciuto” _(cfr. Cass. n. 1860/90; 18/11/2005 n. 24449; 03/09/2007 n. 18532).

A quest’ultimo fine è sufficiente dimostrare che, dopo la denuncia dell’incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute o quelle disposte dall’autorità giudiziaria, per l’identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi al danneggiato l’onere di ulteriori indagini articolate o complesse, purché egli abbia tenuto una condotta diligente mediante formale denuncia dei fatti ed esaustiva esposizione degli stessi (cfr Cassazione civile, sez. III, 13/07/2011, n. 15367).

Peraltro, con riferimento alla mancata individuazione del veicolo investitore, la Suprema Corte ha anche affermato che va escluso ogni automatismo derivante dalla denuncia/querela all’autorità competente, non essendo consentito assegnare a nessuna delle due ipotesi (presenza denuncia-querela/omessa denuncia querela) efficacia probatoria automatica; rilevando, piuttosto, il principio del libero convincimento del giudice, nell’ambito del quale la presenza della denuncia all’autorità può essere considerata idonea, in relazione alle caratteristiche del caso concreto e al complessivo quadro probatorio, a integrare la prova del presupposto di fatto di cui sopra, e il difetto della denuncia può essere sintomatico della non riconducibilità della fattispecie concreta a quella di danno cagionato da veicolo non identificato; con la conseguenza che, in difetto di denuncia, la sussistenza di quel presupposto ben può essere provata altrimenti, salva la possibile valenza sintomatica (cfr. Cassazione civile, sez. III, 21/06/2012, n. 10323).

La Suprema Corte di Cassazione ha da ultimo avuto modo di precisare importanti regole di giudizio, che possono così sintetizzarsi: la prova può essere data anche mediante indizi che saranno valutati complessivamente dal giudice; la querela del sinistro non è strettamente necessaria, ma nemmeno sufficiente a legittimare la richiesta; la contraddizione tra la mancata indicazione dei testimoni in sede di querela e l’indicazione degli stessi nell’atto di citazione non è circostanza di per sé determinante in senso ostativo all’accoglimento della domanda (cfr. Cassazione civile sez. III, 24/03/2016 n. 5892).”

Pertanto, concludendo, in caso di sinistro che veda come controparte il Fondo di Garanzia, l’istruttoria non può risolversi nella sola proposizione della denuncia querela, così come la sua assenza non è circostanza automaticamente ostativa all’accoglimento della domanda risarcitoria, dovendo in ogni caso il Giudice valutare tutte le evidenze, anche indiziarie, che possano comprovare con sufficiente certezza la dinamica dell’evento.

Nel caso di specie superato, infatti, favorevolmente il giudizio sulla fondatezza della pretesa, anche all’esito dell’escussione testimoniale, si è proseguito con gli accertamenti del quantum richiesto, previo espletamento di CTU medico legale.

 

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