divorzio Roma Congiunto o giudiziale

 

Il divorzio è, prima ancora di essere un istituto giuridico, la conclusione di un percorso condiviso tra due coniugi.

 

Un percorso che segna, nel bene e nel male, la vita di tutti i soggetti coinvolti: in primis coniugi e figli, anche se il discorso si estende a tutte le relazioni famigliari.

La legge consente oggi di divorziare abbastanza rapidamente: a sei mesi oppure ad un anno dalla separazione (se si è trattato rispettivamente di separazione consensuale o giudiziale) si può proporre domanda di divorzio, con consistente riduzione della tempistica precedentemente prevista per poter iniziare il relativo procedimento.

Il divorzio segna la chiusura definitiva del matrimonio, ponendo fine al legame coniugale, con conseguente venir meno di tutti i diritti e gli obblighi discendenti dal matrimonio.

 

Occorre effettuare una prima distinzione tra il divorzio teso allo scioglimento del matrimonio – che riguarda il rito contratto solo in Comune- quello teso alla cessazione degli effetti civili che attiene, invece, al matrimonio concordatario, dunque celebrato in Chiesa, e poi trascritto nei registri di stato civile; in questo ultimo caso, infatti, con il divorzio resta intatta la valenza religiosa del sacramento, salvo annullamento o dichiarazione di nullità da parte degli organi ecclesiastici.

Nel divorzio congiunto la domanda dei coniugi – che chiedono, di comune accordo, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio – deve contenere le condizioni concernenti la prole e i rapporti economici.

L’istanza si presenta con ricorso al Tribunale competente;

all’udienza il giudice, sentiti i coniugi, verificata l’esistenza dei presupposti richiesti dalle norme e valutata la rispondenza delle condizioni proposte dalla coppia, all’interesse dei figli, emetterà sentenza di divorzio, ordinando l’annotazione nei registri dello stato civile del luogo ove venne trascritto il matrimonio.

In caso di richiesta congiunta di divorzio il procedimento risulterà di più rapida definizione rispetto a un iter giudiziario contenzioso, nel cui ambito, tra l’altro, dovranno essere assunte le prove e svolti gli accertamenti del caso, anche patrimoniali; è necessario comunque rivolgersi a un avvocato.

Diversamente il divorzio giudiziale si propone con domanda, da depositare al tribunale del luogo dell’ultima residenza comune dei coniugi o, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto ha residenza o domicilio.

Nel caso in cui il coniuge convenuto risieda all’estero o sia irreperibile, sarà competente il tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente e, se anche questi risiede all’estero, qualsiasi tribunale italiano.

Anche il tal caso il procedimento si introduce con ricorso, che dovrà indicare l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto per i quali si chiede il divorzio e precisando la presenza o meno di figli.

Vanno inoltre depositate le dichiarazioni reddituali dell’ultimo triennio.

Alla prima udienza il giudice ascolta i coniugi, prima separatamente e poi congiuntamente, tentando di conciliarli. Nel caso in cui la conciliazione non riesca il Presidente adotta i provvedimenti temporanei e urgenti.

 

A quel punto inizia la fase contenziosa vera e propria, caratterizzata dall’istruttoria e conseguente assunzione delle prove richieste dalle parti.

La prassi insegna che sin da subito i Tribunali solitamente emettono una sentenza non definitiva di divorzio, che consente alle parti di riacquistare subito lo stato libero, seppur il procedimento prosegue nella sua fase contenziosa.

La pronuncia non definitiva di divorzio, emessa all’esito negativo dell’esperito tentativo di conciliazione, presuppone che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa più essere mantenuta o ricostituita.

 

Ciò, per l’esistenza di una delle seguenti cause:

  1. separazione legale che si è protratta ininterrottamente per il periodo minimo richiesto dalla legge;
  2. grave condanna del coniuge;
  3. uno dei coniugi, cittadino straniero, abbia ottenuto in un altro Stato l’annullamento o lo scioglimento del matrimonio o abbia contratto all’estero un nuovo matrimonio;
  4. il matrimonio non è stato consumato, o sia passata in giudicato la sentenza con cui si attesti il cambiamento di sesso del coniuge.

Lo Studio Legale Russo Caradonna alla luce dell’esperienza maturata, è in grado di guidare il cliente nella valutazione della scelta ideale tra le due opzioni, assistendolo in tutte le fasi, sia nella fase stragiudiziale sia in quella successiva, ricordando sempre che se il divorzio rappresenta la conclusione di un percorso, esso rappresenta al contempo il florido inizio di altre opportunità, così come il motivo di riorganizzare la propria vita, obiettivi verso i quali proiettarsi con consapevolezza ed ottimismo.

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