Il reclamo mediazione tributaria è un procedimento introdotto dal Decreto Legge 98/2011 al fine di risolvere le controversie in materia tributaria per richiedere all’Agenzia delle Entrate, o altri enti, l’annullamento di un atto che si ritiene illegittimo e per il quale si intende presentare ricorso. Attraverso tale strumento il contribuente può presentare un ricorso in modo più semplice, in quanto si apre in automatico la fase amministrativa che si può concludere con l’accoglimento della domanda da parte dell’Agenzia delle Entrate o da un altro ente coinvolto.
Non è necessario presentare una specifica istanza di reclamo- mediazione tributaria e durante la fase, che dura 90 giorni, vengono sospesi i termini per la riscossione e il pagamento: in ogni caso è possibile procedere in tal senso soltanto per le liti al di sotto di 50 mila euro, come recentemente introdotto dal decreto legge 50/2017.
Una volta inviata la domanda all’ente interessato, ovvero quello che ha emesso il tributo da contestare, la procedura si può considerare attiva, e si deve soltanto attendere una risposta che può essere un accoglimento delle stessa oppure un rigetto.
Il contribuente che intende contestare una cartella di pagamento ricevuta, proponendo ricorso attiva la procedura di reclamo/mediazione tributaria in modo automatico, così come diventa automatica anche la sospensione dei termini per il pagamento e la riscossione, per 90 giorni.
Nel ricorso devono essere obbligatoriamente indicati i seguenti dati:
dati personali e indirizzo di domicilio o residenza eventuale indirizzo PEC dati dell’avvocato tributarista, se nominato informazioni inerenti all’atto impugnato, quindi indicazione dell’ente che lo ha emesso, il numero di protocollo e la data di notifica, motivi della contestazione, la richiesta del contribuente, valore della lite, come sottolineato dal 2018 non deve essere superiore a 50 mila euro, e non si devono calcolare sanzioni e interessi. Al ricorso si devono, inoltre, allegare le copie dei documenti che il contribuente intende depositare per la fase successiva della costituzione in giudizio. In sostanza, il ricorso per essere valido deve contenere una richiesta e una proposta motivata e documentata, ciò a pena di nullità. Se il contribuente decide di procedere con il deposito del ricorso presso la Commissione Tributaria Provinciale e la mediazione dovesse avere esiti negativi, in quanto respinta o per il superamento dei termini utili, deve necessariamente pagare il contributo unificato.
Ad ogni modo il ricorso per reclamo/mediazione tributaria all’Agenzia delle Entrate può essere presentato sia dal contribuente, che da un soggetto con procura generale o procura speciale, che dal legale rappresentante. Se l’istanza viene accettata è possibile ottenere una riduzione delle sanzioni amministrative del 40%. Ricordiamo che la proposta deve essere poi perfezionata attraverso la sottoscrizione di un accordo vero e proprio, che prevede una rateizzazione dei pagamenti.
E’ possibile pagare quanto dovuto in un massimo di 8 rate, da versare attraverso il modello F24. Dopo avere attivato la procedura di reclamo/mediazione tributaria, la situazione può concludersi nei seguenti modi: accoglimento delle richieste e annullamento dell’atto stesso accoglimento delle richieste e pagamento delle sanzioni nella misura ridotta del 40% del minimo di legge mancato accoglimento del reclamo/mediazione entro 90 giorni.
Se la proposta viene accolta, va detto che si considera perfezionata soltanto con l’annullamento dell’atto con il pagamento della cifra dovuta entro 20 giorni dal momento in cui viene sottoscritto l’accordo.
In caso di rateizzazione è possibile pagare al massimo in 8 rate trimestrali. Se la richiesta non viene accolta, invece, il contribuente deve costituirsi in giudizio entro 30 giorni, depositando la copia del ricorso alla Commissione Tributaria, allegando la nota di iscrizione a ruolo. Non è fondamentale considerare l’Ente che ha emesso il provvedimento, purché si tratti di:
• avvisi di accertamento
• provvedimento di irrogazione delle sanzioni
• avvisi di liquidazione
• dinieghi o revoche di agevolazioni
• rifiuti in merito alla restituzione di sanzioni o tributi
• qualsiasi atto che prevede un’autonoma impugnabilità di fronte alle Commissioni Tributarie.
• Il vantaggio della fase precontenziosa consiste nel consentire all’Ente resistente di accogliere in via di autotutela le richieste del contribuente, evitando di sopportare i costi di un giudizio laddove pienamente fondato;
• Per lo stesso motivo il contribuente in tale fase, anche nel caso di rigetto della domanda nell’ambito del reclamo-mediazione, sarà in grado di conoscere le ragioni dell’Ente e valutare se coltivare o meno il giudizio con la successiva iscrizione a ruolo.